Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PIENO E PARZIALE, NELLA QUALIFICA DI “ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE” – CATEOGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C 1, PRESSO IL SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE
Bando pubblica selezione Modulo di domanda Mancata selezione - motivazioni Allegati: A) B)